in sostanza come sarà formato il nuovo Senato...
- 95 senatori su base territoriale e al massimo 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica e non mi sembra, magari me lo sono perso, che i 5 senatori siano i cosidetti senatori a vita. Non è nemmeno specificata la loro durata e che pertanto potrà essere discussa all'infinito tale norma, visto che senza alcuna specifico richiamo al termine a vita" , i senatori nominati dal Presidente potrebbero essere anche a termine.
Invece per gli altri senatori (95) il loro mandato è in base alle loro regioni (province) di appartenenza, ossia avremo un turnover giustificato dal mandato dei vari consigli regionali, una variabilità che non permette una giusta collaborazione tantomeno permette che i senatori si dedicano integralmente e seriamente, non lo fanno nemmeno adesso.., al lavoro da senatore visto che potrebbero essere consiglieri regionali o sindaci; incarichi che oggi sono incompatibili (a parte il sindaco).
«Art. 57. --– Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».